La procura cinese vuole usare l’uso di mixer come prova di riciclaggio: la logica già scritta nei sistemi KYC occidentali.
Un articolo pubblicato sul Procuratorate Daily – il giornale ufficiale della Procura Suprema del Popolo cinese – redatto da due procuratori distrettuali dell’Hunan e da un professore di diritto dell’Università di Xiangtan, propone di rendere l’uso di mixer e “privacy coin” una prova di intento al riciclaggio di denaro, salvo che l’imputato fornisca “ragionevoli controprove”. Le raccomandazioni, riportate da Bitcoin Magazine, non hanno valore legale vincolante, ma hanno prodotto la consueta reazione di indignazione nei confronti del governo di Pechino.
Il ragionamento degli autori è semplice: se usi uno strumento progettato per oscurare la traccia delle transazioni, stai segnalando un’intenzione criminale. La privacy diventa, per costruzione giuridica, “evidenza di colpa”. Questo salto logico – trattare la cautela come confessione – è presentato come un’aberrazione autoritaria propria di un regime. Vale la pena chiedersi, però, se le architetture regolamentari europea e americana abbiano già percorso lo stesso sentiero, solo con un lessico più presentabile.
Il KYC – Know Your Customer – nasce come strumento anti-frode e anti-riciclaggio. Nella sua forma attuale, impone a ogni piattaforma finanziaria di raccogliere, verificare e conservare i dati identificativi di ogni utente prima che questi possa effettuare qualsiasi transazione. Il principio sottostante è identico a quello dei procuratori cinesi: chiunque voglia operare senza rivelare la propria identità va trattato con sospetto. In occidente questo principio viene applicato in via preventiva, sull’intera popolazione, anziché a posteriori su singoli imputati.
Il GAFI – Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale – ha esteso nel corso degli anni le proprie raccomandazioni alle criptovalute, introducendo la cosiddetta “Travel Rule”: ogni trasferimento di asset digitali sopra una certa soglia (fissata dal GAFI a USD/EUR 1.000, sebbene le giurisdizioni possano adottare soglie diverse) deve essere accompagnato dai dati identificativi del mittente e del destinatario. L’Unione Europea ha recepito questo impianto nel regolamento MiCA e nel Regolamento sul Trasferimento dei Fondi (TFR), portando la travel rule a soglia zero per tutti i trasferimenti crypto tra piattaforme regolamentate (CASP-to-CASP). Per i trasferimenti verso wallet non custodial, la soglia rimane: le piattaforme devono verificare che il cliente controlli il wallet di destinazione solo per importi superiori a 1.000 euro. In pratica: se vuoi muovere bitcoin verso un wallet che controlli tu, al di sopra di quella soglia la piattaforma deve sapere che sei tu a controllarlo. Ogni uscita dal perimetro sorvegliato diventa, amministrativamente, un atto sospetto. Bull Bitcoin ha già portato la direttiva DAC8 davanti al Consiglio di Stato francese, contestando l’impianto di sorveglianza fiscale europea.
Il problema riguarda l’intero sistema di sorveglianza finanziaria moderno – dalle segnalazioni di operazioni sospette delle banche ai sistemi di flagging automatico delle carte di credito – che funziona per pattern di comportamento, per prove di reato. Un cliente che usa contante frequentemente, che acquista bitcoin, che usa una VPN, che effettua trasferimenti internazionali: ognuno di questi comportamenti genera un segnale nel database di qualche compliance officer. Ognuno di questi comportamenti è legale. La loro combinazione produce un profilo che il sistema considera degno di attenzione.
Gli errori di sistema sono tutt’altro che marginali. Un audit dell’Ispettorato Generale dell’LAPD ha documentato che in un periodo di due mesi – dall’1 agosto al 30 settembre 2025 – i lettori automatici di targhe avevano portato al fermo di 161 persone innocenti, le cui auto erano state erroneamente classificate come rubate nel sistema. L’audit ha coperto più sistemi ALPR in uso al dipartimento, tra cui quello di Flock Safety, il cui contratto l’LAPD ha successivamente lasciato scadere. È un caso scuola: la sorveglianza automatizzata produce conseguenze rapide e diffuse, con un tasso di errore che gli esseri umani difficilmente accetterebbero da se stessi.
La criminalizzazione della privacy è una tendenza trasversale alla forma di governo che li ospita. Il rublo digitale e l’euro digitale condividono la stessa architettura di controllo, con estetiche diverse. Il KYC obbligatorio universale e la presunzione di colpa per chi usa strumenti privacy condividono la stessa premessa: che la riservatezza finanziaria sia un privilegio concesso dallo Stato, revocabile quando lo Stato lo ritiene opportuno, anziché un diritto. La proroga del regime temporaneo di Chat Control fino al 2028 – approvata dal Consiglio UE e sopravvissuta al voto del Parlamento europeo del 9 luglio 2026, dove più eurodeputati hanno votato contro che a favore ma senza raggiungere la maggioranza assoluta necessaria per bloccarla – indica che questa logica si estende ben oltre la finanza.
I procuratori cinesi hanno il merito involontario della chiarezza: dicono apertamente ciò che il sistema KYC occidentale produce per via burocratica. Usare uno strumento di privacy è sospetto. La differenza tra i due approcci è procedurale, con la stessa premessa filosofica. Pechino vuole usare l’uso del mixer come prova in tribunale; Bruxelles e Washington vogliono usarlo come motivo per bloccare il conto prima ancora di arrivare in tribunale.





